CBD illegale in Italia? Decreto sospeso dal 15 dicembre 2025

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CBD illegale: decreto sospeso a dicembre 2025

Con un'ordinanza del 15 dicembre 2025 il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare il decreto che aveva inserito il CBD a uso orale nella tabella dei farmaci stupefacenti.

La decisione è arrivata a seguito del ricorso presentato dall’associazione Canapa Sativa Italia insieme a tre aziende del settore, contro la sentenza del TAR del 16 aprile 2025, che aveva confermato l’efficacia del decreto. I giudici hanno riconosciuto che i danni economici del decreto CBD sono già in corso e hanno quindi sottolineato la necessità di tutelare la filiera della canapa, in particolare la continuità delle attività e la sicurezza dei posti di lavoro.

Per questo motivo, in attesa della decisione definitiva, gli effetti del decreto sono stati sospesi. L'udienza finale è prevista per il 7 maggio 2026, data in cui il Consiglio di Stato chiarirà in modo definitivo il destino del CBD a uso orale.

CBD a uso orale e decreto sicurezza: due questioni che si intrecciano

La questione del CBD non si gioca più solo a livello nazionale.
Con una decisione precedente e distinta rispetto alla sospensione cautelare del decreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario coinvolgere la Corte di Giustizia dell’Unione europea, chiedendole di valutare la compatibilità dell’articolo 18 del decreto sicurezza con il diritto dell’UE.

Nello specifico l’articolo 18 del decreto sicurezza 2025, che introduce un divieto esplicito sull’utilizzo delle infiorescenze della pianta, anche nel caso in cui contengano una percentuale trascurabile di THC, il principio attivo psicoattivo della cannabis. I prodotti a base di cannabidiolo (CBD) quindi, sono legali solo se estratti da alcune parti specifiche della pianta di canapa, ovvero foglie, fusti e semi e, purché la loro produzione e commercializzazione avvenga nel rispetto della legge 242 del 2016, che disciplina la coltivazione della canapa a fini industriali
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CBD illegale decreto: la sentenza del Tar del 16 aprile 2025

Con la sentenza del 16 aprile 2025, il TAR aveva respinto il ricorso presentato da diverse società attive nel settore della canapa sativa, che contestavano il decreto del Ministero della Salute del 27 giugno 2024. Il decreto stabiliva l’inserimento delle composizioni orali a base di CBD (cannabidiolo) ottenuto da estratti di cannabis nella Tabella B dei medicinali prevista dal D.P.R. 309/1990, cioè il Testo Unico sugli stupefacenti.

Il Tar aveva respinto il ricorso sulla base di criteri opinabili, ovvero:

  • Anche se il CBD non fosse dannoso, quando è estratto dalla pianta di cannabis non è mai completamente privo di THC.

  • Il CBD può interagire con il THC o con altri farmaci, e potenziare gli effetti psicoattivi del THC.

  • Non è possibile escludere effetti avversi o psicotropi del CBD nei prodotti non farmaceutici.

Per quanto riguarda il primo punto, vale la pena ricordare che i prodotti a base di CBD estratti da canapa certificata contengono, per definizione, livelli di THC talmente irrisori da non essere in grado di provocare effetto psicotropo o drogante. Come ricordava Lorenza Romanese, direttrice di EHIA, per ottenere un effetto drogante da quelle varietà di canapa bisognerebbe fumarne diversi ettari.

Per quanto riguarda il secondo punto, è vero che il cannabidiolo può interagire con alcuni farmaci, proprio come la maggior parte delle sostanze, dall'alcool alla lavanda, dall'iperico alla curcuma. Questo però non è un criterio sufficiente per dichiarare il CBD non sicuro. Semplicemente, chi segue una terapia farmacologica, dovrebbe avere (e solitamente ha) l'accortezza di concordarne l'utilizzo con il proprio medico.

Quanto al fatto che il CBD possa potenziare gli effetti psicotropi del THC, gli studi ci dicono esattamente il contrario: il cannabidiolo può aiutare a ridurre gli effetti psicotropi del THC.

Il 2024 è stato un anno cruciale nel percorso normativo del CBD in Italia e merita un approfondimento a parte. Dopo una lunga fase di incertezza, è proprio in questo periodo che si sono concentrati i principali interventi ministeriali e le successive sospensioni da parte dei giudici amministrativi, che hanno preparato il terreno alle decisioni del 2025.

Il 6 luglio 2024, il Ministero della Salute ha emanato un decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che disponeva l’inserimento dei prodotti a uso orale a base di CBD nella sezione B della tabella dei medicinali relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope.

Il decreto riproponeva sostanzialmente lo stesso impianto normativo già adottato nel 2023, nonostante le precedenti sospensioni giudiziarie.

L’11 settembre 2024, il TAR del Lazio è intervenuto nuovamente, sospendendo in via cautelare il decreto del 6 luglio 2024 e fissando l’udienza per il 16 dicembre 2024. Anche in questa occasione, i giudici hanno ritenuto necessario evitare effetti immediati potenzialmente dannosi per gli operatori

CBD illegale decreto: quali sono i punti deboli?

Ecco alcuni dei punti deboli del decreto sul CBD:

  • la convenzione Internazionale sugli Stupefacenti del 1961 non considera il Cannabidiolo (CBD) una sostanza stupefacente

  • l’Organizzazione Mondiale della Sanità specifica che non è una sostanza da tenere sotto controllo perchè non crea danni né dipendenza

  • la posizione italiana è in contrasto con le posizioni delle autorità francesi, inglese e tedesche, che hanno escluso l’inserimento del CBD nelle tabelle nazionali degli stupefacenti

  • la posizione italiana è in contrasto con la normativa e la giurisprudenza comunitaria che, per natura, sono di fonte superiore alle leggi italiane. Come stabilito nel 2020 dalla Corte di Giustizia Europea, il cannabidiolo non può essere considerato una sostanza stupefacente e pertanto “uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi”

  • il decreto si riferisce alle “composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo”. Quindi, per ora, il CBD per inalazione probabilmente continuerà a circolare liberamente. Questa distrazione fa luce sul fatto che alla base del decreto non ci sia una volontà di evitare un eventuale rischio per la salute dei consumatori, ma un altro tipo di interesseù

  • il decreto risulta in contraddizione con la stessa normativa italiana ed in particolare la L. 242/2016 che permette la coltivazione di varietà di canapa per ottenere, tra i vari prodotti, anche quelli di tipo alimentare

  • il decreto risulta ambiguo in molte sue parti. Ad esempio, non chiarisce se il divieto riguardi i prodotti per uso orale che siano composti in parte da CBD o esclusivamente i prodotti composti unicamente da CBD come sostanza isolata.

CBD illegale in Italia: chi ne paga le conseguenze?

Il mercato della cannabis light e del CBD in Italia vale circa 150 milioni di euro l’anno e coinvolge oltre 40.000 lavoratori lungo l’intera filiera. Non si tratta di un settore marginale, ma di un comparto economico strutturato, che negli ultimi anni ha generato occupazione, investimenti e sviluppo, soprattutto in contesti locali e in aree a bassa densità industriale.

Dall’entrata in vigore del decreto sicurezza del 4 aprile 2025, gli effetti economici e sociali si sono fatti sentire immediatamente. Molte imprese che avevano investito in coltivazione, trasformazione, ricerca e distribuzione del CBD si sono trovate improvvisamente in una situazione di incertezza normativa, con ricadute dirette su fatturato, programmazione aziendale e livelli occupazionali.

La filiera del CBD è infatti composta da una pluralità di attori interconnessi, tra cui:

  • coltivatori di canapa legale certificata
  • aziende specializzate nell’estrazione del CBD
  • laboratori di formulazione e miscelazione
  • laboratori terzi incaricati delle analisi di qualità e sicurezza
  • reparti di confezionamento e packaging
  • rivenditori
  • professionisti della comunicazione e del marketing

Un ecosistema produttivo che non può essere ridotto a una singola fase o a un singolo prodotto, e che ha dato vita a migliaia di micro e piccole imprese, spesso guidate da giovani imprenditori under 35 o radicate in territori a basso reddito.

Il tentativo di restringere l’utilizzo del CBD al solo ambito farmaceutico ha prodotto un impatto economico e occupazionale rilevante, senza che siano emerse evidenze scientifiche tali da giustificare una misura così drastica. È proprio questo il “pregiudizio economico già in corso” richiamato dal Consiglio di Stato nell’ordinanza di sospensione del decreto del 15 dicembre 2025.

  • Nel 2020, il ministro Roberto Speranza emana un decreto (1 Ottobre 2020) per inserire il CBD ad uso orale nella tabella dei medicinali estratti da sostanze stupefacenti. Il 28 Ottobre dello stesso anno, a seguito di numerose proteste da parte di cittadini, aziende produttrici e associazioni che utilizzano la Cannabis a scopo terapeutico e probabilmente anche a fronte di una consapevolezza sul danno economico per l’Italia, Speranza firma un nuovo decreto che sospende il primo e mette temporaneamente al sicuro il CBD dall’essere definito sostanza stupefacente

  • A distanza di tre anni, il 7 agosto 2023, il ministro della salute Schillaci firma un decreto che revoca a sua volta il precedente decreto di sospensione di Speranza. Pertanto dal 20 settembre 2023,  “le composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo” verranno inserite nella tabella dei medicinali estratti da stupefacenti, che è allegata al Testo Unico degli Stupefacenti

  • Come comunicato da Imprenditori Canapa Italia, dopo il ricorso presentato dall'associazione al TAR del Lazio il 3/10/23, il Collegio Giudicante ha sospeso in via cautelare l'applicazione del Decreto del 7 agosto 2023 entrato in vigore il 20 settembre 2023

  • La sospensione del decreto è stata effettiva fino alla data della Camera di Consiglio del Collegio Giudicante, fissata al 24/10/2023. Il 24. 10. 2023, la Corte ha deciso di mantenere il decreto sospeso fino all'emissione del giudizio, fissato al 16. 01.2024

  • 6 Luglio 2024: il Ministero della Salute emana un nuovo decreto che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e che inserisce i prodotti ad uso orale a base di CBD nella sezione B della tabella dei medicinali relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope. Questa decisione ignora il provvedimento del TAR del Lazio che aveva sospeso il precedente Decreto del 2023 dal contenuto identico. Inoltre, non tiene conto delle evidenze scientifiche in favore del CBD e anzi cita la raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nonostante questa inviti i paesi UE a non inserire il CBD in alcuna tabella di medicinali e/o stupefacenti

  • 11 settembre 2024: il Tar del Lazio sospende di nuovo il decreto e fissa una nuova udienza per il 16 dicembre 2024

  • 18 settembre 2024: approda in Senato l'emendamento del DDL sicurezza che prevede di rendere la cannabis light (canapa) illegale in Italia, vietandone sia la coltivazione che la vendita delle infiorescenze.

  • 4 aprile 2025: il governo trasforma il disegno legge in decreto, che viene approvato dal consiglio dei ministri. Il testo approvato interviene sulla legge 242/2016 e di fatto limita la produzione di infiorescenze contenenti CBD. Produzione, trasformazione, distribuzione e consumo delle infiorescenze, viene equiparato alle droghe tradizionali ad alto contenuto di THC. La filiera si prepara a essere rasa al suolo.

La posizione dell’Unione Europea sulla legalità del CBD

Il quadro europeo sul CBD è, da anni, più chiaro e coerente rispetto a quello italiano. L’UE non considera il CBD una sostanza stupefacente e le eventuali restrizioni alla sua commercializzazione devono basarsi su evidenze scientifiche concrete, non su valutazioni astratte o puramente precauzionali.

Un passaggio centrale è rappresentato dalla sentenza Corte di Giustizia dell’Unione europea nel caso Kanavape (C-663/18), con cui i giudici europei hanno stabilito che: " uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del CBD legalmente prodotto in un altro Stato UE, quando sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nel suo insieme e non abbia effetti psicotropi".

Nella stessa occasione, la Corte ha chiarito che il CBD non rientra nella nozione di sostanza stupefacente, anche alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili, e che eventuali limitazioni devono rispettare principi fondamentali del diritto europeo come la libera circolazione delle merci, la proporzionalità e il mutuo riconoscimento.

Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità si è espressa in modo netto sul tema, affermando già nel 2017 che le preparazioni di CBD puro con basso contenuto di THC non presentano rischi per la salute pubblica né potenziale di abuso e non dovrebbero essere sottoposte a controllo internazionale.

Nel contesto europeo, inoltre, il CBD è oggetto di valutazione regolatoria da parte dell’EFSA nell’ambito della procedura Novel Food, a conferma del fatto che l’attenzione delle istituzioni UE è concentrata sulla sicurezza dei prodotti, non sulla loro assimilazione a sostanze stupefacenti. In Uk invece, dal gennaio 2019, la FSA ha ufficialmente incluso il CBD (cannabidiolo)nella categoria dei novel food.

È anche alla luce di questo quadro variegato che il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario coinvolgere la Corte di Giustizia dell’Unione europea per valutare la compatibilità dell’articolo 18 del decreto sicurezza con il diritto UE. Una scelta che segnala come la questione del CBD non possa essere affrontata esclusivamente sul piano nazionale, ma debba confrontarsi con un sistema giuridico sovranazionale già orientato in modo chiaro.

Nel frattempo, ricordiamo ancora una volta che il decreto che aveva inserito il CBD a uso orale nella tabella dei farmaci stupefacenti è attualmente sospeso. Seguire l’evoluzione delle decisioni giudiziarie e delle posizioni delle istituzioni è il modo migliore per orientarsi senza allarmismi. Continua a seguirci: saremo qui per spiegarti gli sviluppi con attenzione, trasparenza e responsabilità.

In questo contesto in evoluzione, i prodotti Enecta restano disponibili nel rispetto delle norme e dei provvedimenti in corso. Continuiamo a lavorare con responsabilità, trasparenza e massima attenzione alla tua sicurezza.

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  • non sono medicinali;
  • sono ottenuti da varietà di canapa iscritte nel Registro Comune Europeo e nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla l. 242/2016;
  • sono stati regolarmente notificati nel Portale Europeo dei Prodotti Cosmetici (CPNP).
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