CBD illegale: decreto sospeso a dicembre 2025
Con un'ordinanza del 15 dicembre 2025 il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare il decreto che aveva inserito il CBD a uso orale nella tabella dei farmaci stupefacenti.
La decisione è arrivata a seguito del ricorso presentato dall'associazione Canapa Sativa Italia insieme a tre aziende del settore, contro la sentenza del TAR del 16 aprile 2025, che aveva confermato l'efficacia del decreto. I giudici hanno riconosciuto che i danni economici del decreto CBD sono già in corso e hanno quindi sottolineato la necessità di tutelare la filiera della canapa, in particolare la continuità delle attività e la sicurezza dei posti di lavoro.
Per questo motivo, in attesa della decisione definitiva, gli effetti del decreto sono stati sospesi. L'udienza finale è prevista per il 7 maggio 2026, data in cui il Consiglio di Stato chiarirà in modo definitivo il destino del CBD a uso orale.
CBD a uso orale e decreto sicurezza: due questioni che si intrecciano
La questione del CBD non si gioca più solo a livello nazionale. Con una decisione precedente e distinta rispetto alla sospensione cautelare del decreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario coinvolgere la Corte di Giustizia dell'Unione europea, chiedendole di valutare la compatibilità dell'articolo 18 del decreto sicurezza con il diritto dell'UE.
Nello specifico, l'articolo 18 del decreto sicurezza 2025 introduce un divieto esplicito sull'utilizzo delle infiorescenze della pianta, anche nel caso in cui contengano una percentuale trascurabile di THC, il principio attivo psicoattivo della cannabis. I prodotti a base di cannabidiolo (CBD), quindi, sono legali solo se estratti da alcune parti specifiche della pianta di canapa — foglie, fusti e semi — e purché la loro produzione e commercializzazione avvenga nel rispetto della legge 242 del 2016, che disciplina la coltivazione della canapa a fini industriali.
CBD illegale decreto: la sentenza del TAR del 16 aprile 2025
Con la sentenza del 16 aprile 2025, il TAR aveva respinto il ricorso presentato da diverse società attive nel settore della canapa sativa, che contestavano il decreto del Ministero della Salute del 27 giugno 2024. Il decreto stabiliva l'inserimento delle composizioni orali a base di CBD (cannabidiolo) ottenuto da estratti di cannabis nella Tabella B dei medicinali prevista dal D.P.R. 309/1990, cioè il Testo Unico sugli stupefacenti.
Il TAR aveva respinto il ricorso sulla base di criteri opinabili, ovvero:
- anche se il CBD non fosse dannoso, quando è estratto dalla pianta di cannabis non è mai completamente privo di THC;
- il CBD può interagire con il THC o con altri farmaci, e potenziare gli effetti psicoattivi del THC;
- non è possibile escludere effetti avversi o psicotropi del CBD nei prodotti non farmaceutici.
Per quanto riguarda il primo punto, vale la pena ricordare che i prodotti a base di CBD estratti da canapa certificata contengono, per definizione, livelli di THC talmente irrisori da non essere in grado di provocare effetto psicotropo o drogante. Come ricordava Lorenza Romanese, direttrice di EHIA, per ottenere un effetto drogante da quelle varietà di canapa bisognerebbe fumarne diversi ettari.
Per quanto riguarda il secondo punto, è vero che il cannabidiolo può interagire con alcuni farmaci, proprio come la maggior parte delle sostanze, dall'alcool alla lavanda, dall'iperico alla curcuma. Questo però non è un criterio sufficiente per dichiarare il CBD non sicuro: semplicemente, chi segue una terapia farmacologica dovrebbe avere (e solitamente ha) l'accortezza di concordarne l'utilizzo con il proprio medico.
Quanto al fatto che il CBD possa potenziare gli effetti psicotropi del THC, gli studi ci dicono esattamente il contrario: il cannabidiolo può aiutare a ridurre gli effetti psicotropi del THC.
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CBD illegale decreto: quali sono i punti deboli?
Ecco alcuni dei punti deboli del decreto sul CBD:
- la Convenzione Internazionale sugli Stupefacenti del 1961 non considera il cannabidiolo (CBD) una sostanza stupefacente;
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità specifica che non è una sostanza da tenere sotto controllo, perché non crea danni né dipendenza;
- la posizione italiana è in contrasto con le posizioni delle autorità francesi, inglesi e tedesche, che hanno escluso l'inserimento del CBD nelle tabelle nazionali degli stupefacenti;
- la posizione italiana è in contrasto con la normativa e la giurisprudenza comunitaria che, per natura, sono di fonte superiore alle leggi italiane. Come stabilito nel 2020 dalla Corte di Giustizia Europea, il cannabidiolo non può essere considerato una sostanza stupefacente e pertanto
uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi
; - il decreto si riferisce alle "composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo". Quindi, per ora, il CBD per inalazione probabilmente continuerà a circolare liberamente. Questa distinzione fa luce sul fatto che alla base del decreto non ci sia una volontà di evitare un eventuale rischio per la salute dei consumatori, ma un altro tipo di interesse;
- il decreto risulta in contraddizione con la stessa normativa italiana e in particolare con la L. 242/2016, che permette la coltivazione di varietà di canapa per ottenere, tra i vari prodotti, anche quelli di tipo alimentare;
- il decreto risulta ambiguo in molte sue parti: ad esempio, non chiarisce se il divieto riguardi i prodotti per uso orale che siano composti in parte da CBD oppure esclusivamente i prodotti composti unicamente da CBD come sostanza isolata.
CBD illegale in Italia: chi ne paga le conseguenze?
Il mercato della cannabis light e del CBD in Italia vale circa 150 milioni di euro l'anno e coinvolge oltre 40.000 lavoratori lungo l'intera filiera. Non si tratta di un settore marginale, ma di un comparto economico strutturato, che negli ultimi anni ha generato occupazione, investimenti e sviluppo, soprattutto in contesti locali e in aree a bassa densità industriale.
Dall'entrata in vigore del decreto sicurezza del 4 aprile 2025, gli effetti economici e sociali si sono fatti sentire immediatamente. Molte imprese che avevano investito in coltivazione, trasformazione, ricerca e distribuzione del CBD si sono trovate improvvisamente in una situazione di incertezza normativa, con ricadute dirette su fatturato, programmazione aziendale e livelli occupazionali.
La filiera del CBD è infatti composta da una pluralità di attori interconnessi, tra cui:
- coltivatori di canapa legale certificata
- aziende specializzate nell'estrazione del CBD
- laboratori di formulazione e miscelazione
- laboratori terzi incaricati delle analisi di qualità e sicurezza
- reparti di confezionamento e packaging
- rivenditori
- professionisti della comunicazione e del marketing
Un ecosistema produttivo che non può essere ridotto a una singola fase o a un singolo prodotto, e che ha dato vita a migliaia di micro e piccole imprese, spesso guidate da giovani imprenditori under 35 o radicate in territori a basso reddito.
Il tentativo di restringere l'utilizzo del CBD al solo ambito farmaceutico ha prodotto un impatto economico e occupazionale rilevante, senza che siano emerse evidenze scientifiche tali da giustificare una misura così drastica. È proprio questo il "pregiudizio economico già in corso" richiamato dal Consiglio di Stato nell'ordinanza di sospensione del decreto del 15 dicembre 2025.
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La posizione dell'Unione Europea sulla legalità del CBD
Il quadro europeo sul CBD è, da anni, più chiaro e coerente rispetto a quello italiano. L'UE non considera il CBD una sostanza stupefacente e le eventuali restrizioni alla sua commercializzazione devono basarsi su evidenze scientifiche concrete, non su valutazioni astratte o puramente precauzionali.
Un passaggio centrale è rappresentato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea nel caso Kanavape (C-663/18), con cui i giudici europei hanno stabilito che uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del CBD legalmente prodotto in un altro Stato UE, quando sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nel suo insieme e non abbia effetti psicotropi
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Nella stessa occasione, la Corte ha chiarito che il CBD non rientra nella nozione di sostanza stupefacente, anche alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili, e che eventuali limitazioni devono rispettare principi fondamentali del diritto europeo come la libera circolazione delle merci, la proporzionalità e il mutuo riconoscimento.
Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è espressa in modo netto sul tema, affermando già nel 2017 che le preparazioni di CBD puro con basso contenuto di THC non presentano rischi per la salute pubblica né potenziale di abuso, e non dovrebbero essere sottoposte a controllo internazionale.
Nel contesto europeo, inoltre, il CBD è oggetto di valutazione regolatoria da parte dell'EFSA nell'ambito della procedura Novel Food, a conferma del fatto che l'attenzione delle istituzioni UE è concentrata sulla sicurezza dei prodotti, non sulla loro assimilazione a sostanze stupefacenti. Nel Regno Unito, invece, dal gennaio 2019 la FSA ha ufficialmente incluso il CBD (cannabidiolo) nella categoria dei novel food.
È anche alla luce di questo quadro variegato che il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario coinvolgere la Corte di Giustizia dell'Unione europea per valutare la compatibilità dell'articolo 18 del decreto sicurezza con il diritto UE. Una scelta che segnala come la questione del CBD non possa essere affrontata esclusivamente sul piano nazionale, ma debba confrontarsi con un sistema giuridico sovranazionale già orientato in modo chiaro.
Nel frattempo, ricordiamo ancora una volta che il decreto che aveva inserito il CBD a uso orale nella tabella dei farmaci stupefacenti è attualmente sospeso. Seguire l'evoluzione delle decisioni giudiziarie e delle posizioni delle istituzioni è il modo migliore per orientarsi senza allarmismi. Continua a seguirci: saremo qui per spiegarti gli sviluppi con attenzione, trasparenza e responsabilità.
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