Cannabis light illegale 2025: nuovo decreto sicurezza

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  • non sono medicinali;
  • sono ottenuti da varietà di canapa iscritte nel Registro Comune Europeo e nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla l. 242/2016;
  • sono stati regolarmente notificati nel Portale Europeo dei Prodotti Cosmetici (CPNP).

I nostri articoli blog hanno scopo esclusivamente informativo e non intendono qualificare i nostri prodotti come medicinali o attribuire proprietà terapeutiche agli stessi.

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In questo articolo vogliamo raccontarti qualcosa in più sulle restrizioni che il nuovo decreto sicurezza impone al settore della canapa, con un accento sulle conseguenze per il settore.

DDL sicurezza canapa: Mattarella firma

L'11 aprile 2025, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto sicurezza approvato il 4 aprile dal Consiglio dei Ministri. Ora il decreto passerà dalle Camere per essere convertito in legge, cosa che dovrà avvenire entro 60 giorni per evitare il decadimento del decreto. Purtroppo, l'articolo 18 del decreto impone nuovi stringenti limiti alla coltivazione e alla vendita della canapa.

Di seguito ti spieghiamo cosa prevede nel dettaglio.

DDl sicurezza canapa: 4 aprile 2025

Il 4 aprile 2025 il governo ha trasformato il DDL sicurezza in un decreto legge per accelerarne l’approvazione. In fretta e senza la possibilità di adeguato confronto, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto lo stesso giorno, con conseguenze drammatiche per il settore della canapa industriale, che da filiera legalmente solida diventa improvvisamente reato. 

Il testo approvato, che va a sostituire il disegno di legge già in discussione al Senato nel 2024, interviene pesantemente sulla legge 242/2016, quella che promuove la coltivazione e lo sviluppo della filiera agroindustriale della canapa.

Con l’articolo 18, il decreto limita la produzione di infiorescenze di canapa e dei suoi derivati. Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze di canapa, attività sanzionabili come previsto dal Testo Unico sugli stupefacenti del 1990.

Per entrare nei dettagli, la norma aggiunge un nuovo comma all’articolo 2 della legge 242/2016, che esclude dai benefici normativi tutte le attività legate alle infiorescenze, anche quando si tratti di prodotti semilavorati o trasformati, come oli, resine o estratti.

Con l’approvazione del decreto sicurezza del 4 aprile 2025, l’intera filiera è stata rasa al suolo, parliamo di circa 3000 aziende, 1600 imprese agricole, 800 negozi locali e più di 700 aziende nel settore della trasformazione. Più di 40.000 lavoratori e lavoratrici rischiano la disoccupazione.

La nota paradossale e grottesca della faccenda poi sta nell’usare il seme come paravento: dal punto di vista tecnico-legale infatti, l’utilizzo del fiore di canapa per la produzione di semi è consentito.

In pratica però, questa possibilità si rivela quasi inapplicabile. La bozza del decreto specifica infatti che l’uso delle infiorescenze è lecito solo se “comprovatamente finalizzato” alla produzione di seme. Ma che cosa significa “comprovatamente”?

Per gli operatori del settore si tratta solo di un escamotage retorico per sostenere che il governo “proibisce il fiore ma non la canapa”. Come spiega l’avvocato Giovanni Bulleri in questo articolo sul Fatto Quotidiano invece, la legge richiede una dimostrazione contrattuale dell’avvenuta destinazione a seme, una condizione che, nel concreto, espone le aziende a rischi interpretativi, verifiche invasive e potenziali contenziosi. 

Questa misura appare in aperta contraddizione con il diritto europeo. L’Unione Europea infatti, attraverso regolamenti e sentenze, riconosce la canapa industriale come prodotto agricolo e botanico nella sua interezza, fiore incluso, quando il contenuto di THC è inferiore allo 0,2% (con tolleranza fino allo 0,3% o 0,6% a seconda delle legislazioni nazionali). 

Il decreto entrerà in vigore dopo 24 dalla pubblicazione sulla Gazzetta.

Noi, insieme alle associazioni di settore continuiamo a impegnarci per chiedere tutela e norme adeguate alla filiera, che si trova nell’impossibilità di pianificare il futuro oltre che la stagione produttiva.

Già il 22 ottobre 2024, il nostro CEO Jacopo Paolini, aveva partecipato alle audizioni in Senato in qualità di rappresentante della filiera della canapa per Confagricoltura e aveva espresso il suo giudizio sull'articolo 18 del disegno di legge, portando la voce del settore agricolo e delle numerose aziende che operano in questo campo. Puoi leggere del suo intervento qui.

Le incongruenze dell'art 18 del decreto legge 2025

Analizziamo ora tre evidenti incongruenze dell’articolo 18 del decreto legge del 4 aprile 2025:

  • Nessuna distinzione tra le infiorescenze (THC, CBD, CBG)

L’articolo 18 introduce una generalizzazione totale e penalizzante: vieta l’uso e la vendita di qualsiasi prodotto costituito da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.), indipendentemente dal contenuto di THC, con la giustificazione che potrebbero alterare lo stato psicofisico del soggetto e mettere a rischio la sicurezza pubblica o stradale​.

Non viene fatta alcuna distinzione tra le infiorescenze ricche di THC (sostanza psicoattiva) e quelle contenenti CBD, CBG o altri cannabinoidi non psicotropi, ampiamente studiati e impiegati a fini terapeutici e benefici. È come bandire tutte le bevande fermentate perché alcune contengono alcol, ignorando che un kefir ha effetti completamente diversi da una grappa.

  • La strana distinzione basata sui semi

Il decreto stabilisce che l’illecito riguarda le infiorescenze “anche se ottenute da coltivazioni iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, se non contengono semi”​. Quindi un'infiorescenza senza semi è più pericolosa di una con semi? No. La presenza di semi ha una funzione riproduttiva, non altera la composizione chimica della pianta né la quantità di cannabinoidi.

La pericolosità giuridica di un prodotto, in un sistema razionale, dovrebbe dipendere dai suoi effetti e dalla sua composizione chimica, non da caratteristiche botaniche prive di rilevanza tossicologica.

  • Nessuna normativa per le scorte esistenti

Il decreto non prevede alcuna norma transitoria per gestire le scorte esistenti. Le aziende che, fino al giorno prima della pubblicazione, lavoravano nel pieno rispetto della legge 242/2016, si trovano improvvisamente illegali, senza alcuna indicazione su come e dove smaltire le infiorescenze, a chi rivolgersi per i costi di distruzione certificata e senza nessuna possibilità di riconversione o indennizzo.

Il decreto non prevede alcuna norma transitoria per gestire le scorte esistenti, lasciando molte aziende in una situazione di totale incertezza. Fino al giorno prima della pubblicazione, queste imprese operavano nel pieno rispetto della legge 242/2016; oggi si trovano improvvisamente fuori legge, senza indicazioni operative. Cosa dovrebbe fare, concretamente, un imprenditore che vuole agire in conformità con la normativa?

  1. Conservare il materiale in magazzini sorvegliati, con registri di carico e scarico per sostanze stupefacenti?
  2. Procedere allo smaltimento in luoghi non controllati, con tutti i rischi del caso?
  3. Affidarsi a centri autorizzati per la detenzione e la distruzione di tali prodotti, tramite trasporti specializzati?

Sono domande pratiche, che attendono risposte urgenti e chiare da parte delle istituzioni. Ci sembra fondamentale sollecitare indicazioni precise, per consentire alle aziende di adeguarsi in modo legale e responsabile, evitando il rischio di abbandono o distruzione sommaria del materiale.

Un’interpretazione possibile: l’effetto drogante come discriminante

L’articolo 18 del nuovo Decreto Sicurezza stabilisce che l’infiorescenza di canapa, quando non destinata ad attività di produzione del seme, rientra nel regime della legge 309/1990. Tuttavia, è fondamentale ricordare che la stessa 309/90, normativa cardine in materia di sostanze stupefacenti, punisce esclusivamente le condotte riferite a sostanze che abbiano effetto drogante.

Questo solleva un interrogativo legittimo: se gli imprenditori riuscissero a dimostrare, con analisi certificate, che il proprio materiale non ha alcun effetto drogante, potrebbero continuare ad operare nel rispetto della legge?


In altre parole, l’inquadramento dell’infiorescenza all’interno della 309 non implica automaticamente che ogni sua forma sia da considerarsi illecita. È l’effetto drogante, e non semplicemente la presenza della sostanza, a rappresentare il discrimine giuridico.

Sulla base di questa interpretazione, si potrebbe aprire uno spazio di confronto tecnico e giuridico con le istituzioni, volto a definire parametri oggettivi di non pericolosità. Una possibile via per tutelare imprese che operano con serietà e trasparenza, e che sono pronte a dimostrare scientificamente l’assenza di rischio per la salute pubblica.

DDL sicurezza canapa: settembre 2024

DDL sicurezza canapa: settembre 2024

A settembre 2024 era approdato in Senato l’emendamento del DDL Sicurezza che prevedeva di rendere la cannabis light illegale in Italia, vietarne la coltivazione e la vendita delle infiorescenze.

Questo emendamento è stato inserito dal Governo Meloni nel DDL Sicurezza e nonostante la forte opposizione delle associazioni del settore, è stato prima approvato dalla Commissione Affari Costituzionali e Giustizia della Camera e in seguito anche dai deputati della Camera.

Il governo Meloni non si è fermato neanche di fronte al recente provvedimento con cui il Tribunale Amministrativo del Lazio ha sospeso il Decreto del Ministero della Salute che inseriva i prodotti contenenti CBD tra i medicinali psicotropi.

Al contrario, il governo ha continuato la sua guerra ideologica contro la pianta di canapa puntando all’approvazione finale del DDL sicurezza canapa light da parte del Senato.

Cosa prevede la nuova legge sulla Cannabis light e quali sono le conseguenze?

La nuova legge sulla Cannabis light vieta la coltivazione e la vendita di infiorescenze e suoi derivati in Italia, applicando a queste attività le sanzioni previste dal Testo Unico sulle Sostanze Stupefacenti e modificando la legge 242/2016, contenente disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Il problema fondamentale è che il governo non distingue tra il settore della cannabis light e quello della canapa ad uso industriale. Mentre il settore della cannabis light riguarda l’uso ricreativo delle infiorescenze, quello della canapa ad uso industriale utilizza esclusivamente piante di cannabis a basso contenuto di THC e certificate dall’Unione Europea.

La pianta di canapa ad uso industriale non può fare a meno della coltivazione e lavorazione delle infiorescenze. Ad esempio, i semi di canapa ricchi di principi attivi per il settore alimentare sono estratti dalle infiorescenze di cannabis a basso contenuto di THC. Anche i prodotti contenenti CBD, utilissimi nel settore cosmetico, derivano dalla lavorazione delle infiorescenze. 

Vietando la coltivazione e vendita delle infiorescenze di canapa uso industriale, tutte le attività che ruotano intorno alla filiera, saranno inserite nel Testo Unico sulle Sostanze Stupefacenti e persino le operazioni della filiera tessile e della bioedilizia diventeranno illegali.

Canapa illegale: indaga la Commissione Europea

Come riportato da diverse testate, 17 marzo 2025 la Commissione parlamentare per le petizioni (Peti) ha esaminato la richiesta avanzata da Mattia Cusani, presidente dell’associazione Canapa Sativa Italia. Il documento mette in luce che vietare la trasformazione, il trasporto e la vendita del fiore di canapa contrasterebbe con il diritto dell’Unione Europea.

Anche la Commissione Peti non esclude che sia proprio così. Presieduta dal polacco Bogdan Rzońca, la Commissione ha avviato un’indagine che prevede la raccolta di informazioni dalla Commissione europea. L’obiettivo è inviare una lettera congiunta al Ministero della Salute italiano, chiedendo chiarimenti.

Nel testo della petizione si sottolinea come il disegno di legge sulla sicurezza italiana rischi di mettere in crisi il mercato unico, minacciando la competitività dell’intero comparto della canapa industriale e i posti di lavoro connessi. Questo potrebbe costituire una violazione degli articoli 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea(Tfue), principi fondanti dell’integrazione comunitaria.

Cannabis light illegale: la sentenza della Corte Europea

In forma di emendamento, il decreto si era già scontrato anche con la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Il 4 Ottobre, nella causa C-793/22, i Giudici europei hanno stabilito definitivamente che gli Stati membri dell’Unione Europea non possono introdurre alcuna norma che vieta la coltivazione e la vendita delle infiorescenze e delle altre parti della pianta di canapa ad uso industriale, purché si tratti di piante di cannabis a basso contenuto di THC.

Pertanto, la circolazione dei prodotti contenenti gli estratti di tali infiorescenze non può essere limitata dalle autorità nazionali, salvo in caso di prove scientifiche in merito ai rischi della salute pubblica, che in ogni caso né il Governo Meloni né qualsiasi altro Stato Membro è mai riuscito a dimostrare.

È importante ricordare il principio di gerarchia delle fonti, in base al quale le norme e la giurisprudenza dell’Unione Europea prevalgono su qualsiasi legge degli Stati Membri.

Quindi, anche in caso di approvazione dell’emendamento al DDL Sicurezza del Governo Meloni che modifica le disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, tale legge potrebbe essere annullata dai giudici europei.

La Commissione Europea potrebbe infliggere all’Italia multe economiche per milioni di euro per infrazione del diritto europeo.

Cosa dice la legge italiana sulla Cannabis?

La legge italiana 242/2016 sulla Cannabis dice che la coltivazione e l’utilizzo della pianta di canapa è ammessa purché:

a) destinata ad usi industriali (alimentare, cosmetico, tessile, edilizia ecc.)

b) si faccia uso di piante di cannabis a basso contenuto di THC (0.2%) e certificate dall’Unione Europea

Prima dell’entrata in vigore di tale legge, in Italia la coltivazione e vendita della pianta di canapa era vietata dal Testo Unico sulle Sostanze Stupefacenti.

Inoltre, con un importante sentenza del 2020, la Corte di Giustizia Europea aveva confermato che la vendita di prodotti contenti CBD estratto dalle infiorescenze di cannabis a basso contenuto di THC non può essere vietata dagli Stati Membri.

Nonostante ciò, nel 2023 e nuovamente nel 2024 il Ministero della Salute italiano aveva tentato di inserire i prodotti contenenti CBD tra i medicinali psicotropi elencati nel Testo Unico sulle Sostanze Stupefacenti ma è stato bloccato dal TAR, che ha sospeso tali provvedimenti.

Con il decreto sicurezza il Governo Meloni punta ora a colpire direttamente la legge italiana sulla Cannabis.

In particolare, come abbiamo visto, aggiunge un nuovo comma all’articolo 2 della legge 242/2016, che esclude dai benefici normativi tutte le attività legate alle infiorescenze, anche quando si tratti di prodotti semilavorati o trasformati, come oli, resine o estratti.

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Cosa aspettarsi dal DDL sicurezza canapa?

Dal DDL sicurezza canapa, che vieta la coltivazione e vendita delle infiorescenze, non ci si può attendere niente di buono. L'emendamento del governo Meloni non porterà solamente alla chiusura dei cannabis shop che vendono prodotti ad uso ricreativo, ma cancellerà anche l’intero settore della canapa ad uso industriale.

Più di 3000 aziende del settore che usano piante di Cannabis a basso contenuto di THC chiuderanno i battenti e più di 40.000 persone perderanno i loro posti di lavoro. I prodotti contenenti CBD estratto dalle infiorescenze diventeranno illegali e le persone saranno costrette ad acquistarlo da aziende straniere, che potranno continuare a importare i loro prodotti in Italia grazie alle norme europee.

Milioni di euro investiti dagli imprenditori italiani nel settore andranno persi. Come ricordato anche da Riccardo Magi, deputato della Camera e segretario di +Europa, con il DDL Sicurezza il Governo Meloni eliminerà una filiera tutta italiana, mantenendo l’assurda convinzione di stare facendo guerra alla droga.

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